deleghe di poteri di rappresentanza in una Spa


Not. Roberto Demichele. 05.09.2001

 

A norma di Statuto la rappresentanza legale di una società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta la Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Può un consigliere conferire un mandato alle liti unicamente in forza della sola delibera consiliare o, data la limitazione statutaria della rappresentanza legale, configurandosi un rapporto di rappresentanza volontaria tra società e  consigliere, occorre che la delibera sia seguita da un formale atto di procura firmata dal Presidente del C.d.A. che appunto conferisca la rappresentanza al consigliere?

 

Not. Marco Chiostrini, 05.09.2001

 

Se l'atto costitutivo o l'assemblea lo consentono (art. 2381 c.c.), il consigliere in parola non potrebbe qualificarsi come un amministratore delegato con poteri fortemente specificati? 

In questa maniera non si verserebbe più in ipotesi di rappresentanza volontaria, ma di rappresentanza
organica.


Not. Fabio Diaferia, 06.09.2001

 

A me pare, poi, che il consigliere in parola più che come un amministratore delegato con poteri fortemente specificati dovrebbe essere qualificato come un semplice "nuncius" (cui il potere di rappresentanza deve essere
conferito con procura).

 

Ciò in quanto il consigliere delegato, avendo ricevuto una delega di attribuzioni (ex art. 2381 c.c.) non si limita a manifestare la volontà della società (ove consentito dall'atto costitutivo) ma la forma egli stesso.

 

Nel caso in questione invece, sembra che la volontà della società sia formata collegialmente del cda che poi delega al consigliere il mero potere di manifestarla ai terzi.

Cass. 10.05.2000, n. 6013

Qualora lo statuto di una spa attribuisca il potere di rappresentanza al presidente e ai consiglieri delegati e non
anche al consiglio di amministrazione (?) deve considerarsi invalida la delibera del cda attribuitiva del suddetto potere a persona diversa dal presidente o da un consigliere delegato, non essendo il consiglio titolare di tale
potere.



Not. Marco Chiostrini, 07.09.2001

La sentenza che citi  mi trova sostanzialmente concorde e non mi sembra in contraddizione con quanto ho scritto. Come infatti afferma la Corte, il cda può attribuire il potere di rappresentanza solo a consiglieri delegati (il riferimento al presidente mi sembra ultroneo, o almeno incauto, dato che egli è il rappresentante naturale dell'Organo Amministrativo, e non sono sicuro che ripeta da questo il potere di rappresentanza, e non piuttosto  dalla natura corporativa della struttura societaria).

Invece il cda non può attribuire il potere rappresentativo a terzi estranei.

La regola è che il consiglio, se l'atto costitutivo o l'assemblea lo consentono, può delegare talune funzioni a uno qualsiasi dei suoi membri (non a chi non sia consigliere), il quale diventa ipso facto consigliere delegato.

La rappresentanza organica è un campo molto vivace e in forte "tensione" tra l'impianto normativo e la realtà operativa.

 

Basti pensare, per esempio,alle delibere del CdA delle banche (BNL, per esempio) che delegano ai mutui i funzionari.